STATUTO

Associazione "Sempreverdi"

I. COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE

Art.1 Denominazione
Sotto la denominazione “Sempreverdì” è costituita un’Associazione, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CC, e ha la sua sede nel Comune di Bellinzona — Quartiere di Camorino-.

La durata dell’Associazione è indeterminata.

Art. 2 Definizione generale
L’Associazione s’ispira, nell’attuazione dei suoi scopi e delle sue attività, all’etica sociale protesa allo sviluppo di attività a favore degli anziani ultrasessantenni finalizzate al benessere, alla qualità della vita socialmente e fisicamente attiva, all’inclusione sociale e alla partecipazione.

L’Associazione è aconfessionale e apartitica.

Art. 3 Scopo
L’Associazione si prefigge di:

  1. offrire ai Soci e alle persone anziane occasioni d’incontro per facilitare rapporti personali diretti e intergenerazionali,
  2. sostenere i legami di amicizia e solidarietà,
  3. prevenire situazioni di solitudine,
  4. creare le condizioni per restare attori nella vita civile e sociale,
  5. promuovere attività di carattere sociale, culturale e spirituale

Per l’attuazione dei suoi scopi l’Associazione può collaborare con Enti pubblici e privati.

Art. 4 Sede
La sede dell’Associazione è a Bellinzona – Quartiere di Camorino.

II. SOCI: DIRITTI E DOVERI

Art 5 Soci
Possono diventare Soci attivi dell’Associazione “Sempreverdì”:

  1. tutte le persone che hanno compiuto il 60° anno di età;
  2. i pensionati di anzianità e i prepensionati
  3. i beneficiari di una rendita d’invalidità;
  4. i soci sostenitori, ovvero le persone fisiche o giuridiche, che versano un contributo almeno pari alla quota sociale.

Art. 6 Ammissioni, dimissioni ed esclusioni

La condizione di socio si acquisisce tramite il pagamento della quota sociale che implica l’accettazione degli Statuti.
Per diventare Soci occorre presentare al Comitato una domanda di adesione scritta, accettare gli statuti e versare la quota sociale.
Per gravi e comprovati motivi, il Comitato può rifiutare l’ammissione di un Socio o decidere l’espulsione.
L’escluso ha il diritto di inviare il ricorso, entro 15 giorni, al Comitato il quale sottoporrà all’Assemblea ordinaria la questione.
I Soci hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno civile: le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato, con almeno tre mesi di preavviso.
È radiato il Socio che dopo il secondo richiamo scritto non abbia pagato la quota sociale.

Art. 7 Fondi
I fondi servono a coprire le spese di gestione dell’Associazione, la quale è finanziata:

  1. dalle quote sociali annuali dei Soci, stabilite dall’Assemblea;
  2. dai contributi volontari
  3. da doni, legati e lasciti
  4. dal ricavo delle manifestazioni
  5. dai contributi del comune o da altri enti pubblici e privati

III. ORGANI SOCIALI

Art 8 Organi
Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea sociale
  2. il Comitato
  3. l’organo di revisione

Art. 9 Assemblea sociale
L’Assemblea sociale si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno; entro il 30 giugno.In seduta straordinaria tutte le volte che il Comitato ne giudica necessaria la convocazione o quando 1/5 o 20 Soci lo richiedono. In questo caso, le motivazioni addotte per esigere la convocazione, devono essere inoltrate per iscritto al Comitato il quale, entro 30 giorni, avrà la facoltà di formulare un preavviso e convocare l’Assemblea straordinaria.

Art. 10 Competenze dell’Assemblea sociale
L’Assemblea sociale:

  1. nomina il/la Presidente dell’Associazione
  2. nomina i membri del Comitato
  3. nomina l’organo di revisione
  4. delibera sul rapporto annuale del Comitato
  5. approva i conti d’esercizio e il bilancio annuale, con il preavviso dell’organo di revisione
  6. approva il preventivo
  7. decide in merito alle proposte del Comitato
  8. fissa la quota sociale annuale
  9. approva le linee principali del programma di attività proposte dal Comitato
  10. decide in merito alla revisione dello Statuto
  11. decide lo scioglimento dell’Associazione
  12. adotta tutte le decisioni che gli sono riservate dalla Legge e dagli Statuti.
  13. decide l’eventuale espulsione di Soci

Art. 11 Funzionamento dell’Assemblea sociale

L’Assemblea sociale deve essere convocata mediante avviso personale (anche e-mail), almeno 15 giorni prima della data stabilita, indicando l’ordine del giorno.
L’Assemblea prende le decisioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, l’oggetto dovrà essere riproposto in una successiva Assemblea.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo decisioni contrarie dei Soci presenti.
L’Assemblea può deliberare se sono presenti almeno 1/5 dei Soci in prima convocazione.
Ove ciò non sia il caso, l’Assemblea deve essere riconvocata entro 30 minuti e può deliberare qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione delle modifiche dello Statuto e dello scioglimento dell’Associazione per cui è sempre necessaria la presenza di almeno 1/4 dei Soci.

Art. 12 Comitato
Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da 3 o 7* Membri, di cui il/la Presidente, il/la Segretario/a, il/la Cassiere.
I membri del Comitato restano in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 13 Competenze del Comitato
Il Comitato ha le seguenti competenze:

  1. amministra e rappresenta l’Associazione;
  2. esegue e applica le decisioni dell’Assemblea;
  3. adotta le misure necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale;
  4. allestisce i conti annuali
  5. promuove l’attuazione del programma;
  6. studia ed elabora proposte di attività;
  7. nomina il/ la vicepresidente e il/la segretaria, il/la cassiera;
  8. il Comitato ha la facoltà di allestire un Regolamento interno.


Art. 14 Organo di Revisione
L’organo di revisione si compone di due revisori ed è nominato dall’Assemblea dei Soci, ogni anno, su proposta del Comitato. Il rinnovo può essere tacito.itEsso presenta un rapporto scritto all’Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 15 Rappresentanza
Il/la Presidente e il/la Segretario rappresentano l’Associazione.it:iLa loro firma vincola l’Associazione di fronte a terzi.

Art. 16 Compensi
I Membri del Comitato e i Revisori non hanno diritto a compensi

Art. 17 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deciso solo dall’Assemblea sociale, convocata espressamente per questo preciso scopo, alla presenza di 1/4 dei Soci in prima convocazione o dei 1/5, dopo 30 giorni, dei Soci in seconda convocazione e a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 Destinazione dei fondi
In caso di scioglimento dell’Associazione i mezzi finanziari saranno devoluti ad altri Enti, pubblici o privati, con analoghi scopi e che sono esenti da tasse.

Art. 19 Iscrizioni al Registro di Commercio
Il Comitato è autorizzato a far iscrivere l’Associazione al Registro di Commercio.

Art. 20 Norme finali
È esclusa la responsabilità personale dei Soci.

Art. 21 Diritto suppletorio
Per tutto quanto non previsto da questo Statuto si applica l’art. 60 e seguenti del Codice civile.

Art. 22 Approvazione Statuto
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea sociale del 20 marzo 2019 ed entra in vigore immediatamente.

 

* art. 12 –modifica dell’Assemblea – 27 ottobre 2021